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APPENDICE

        L'attuazione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica di Corea comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli.

Articolo 5.

Lettera a).

        Per attuare la cooperazione scientifica e tecnologica si prevede lo scambio di esperti, ricercatori e tecnici.
        Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si ritiene che il nostro Paese possa ospitare annualmente venti esperti o ricercatori per soggiorni di breve durata (10 giorni) ed altri venti per soggiorni di lunga durata (un mese), la cui spesa viene così suddivisa:

n. 20 esperti o ricercatori per un periodo di 10 giorni:
spese di soggiorno
(euro 120 al giorno x 20 persone x 10 giorni) = euro 24.000

n. 20 esperti o ricercatori per un periodo di un mese:
(euro 3.000 x 1 mese x 20 persone = euro 60.000

      Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Corea n. 20 esperti, ricercatori o tecnici. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

      Biglietto aereo A/R Roma-Seoul
(euro 1.600 x 20 persone) = euro 32.000

Totale onere [lettera a)] euro 116.000

Lettere b) e c).

      Per l'organizzazione congiunta di seminari, laboratori e conferenze, nonché per gli scambi di documentazione viene prevista la concessione di contributi per euro 350.000.

Totale onere [lettere b) e c)] euro 350.000

Lettere d) ed e).

 

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      Per consentire la realizzazione di centri congiunti di ricerca e laboratori e la collaborazione per corsi di formazione, si prevede l'erogazione di contributi per l'importo complessivo di euro 150.000.

Totale onere [lettere d) ed e)] euro 150.000

Lettera e).

      Per intensificare la cooperazione fra le istituzioni universitarie e gli enti di ricerca dei due Paesi, si prevede il finanziamento di progetti di ricerca congiunti per una spesa complessiva di euro 100.000.
      L'importo di euro 100.000 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Lettera f).

      Per la concessione di borse di studio a ricercatori coreani, si prevede che l'Italia ne possa assegnare annualmente 40, del valore di euro 700 ciascuna, con la conseguente spesa:

(euro 700 x 40 borse) = euro 28.000

Totale onere (articolo 5) euro 744.000

Articolo 8.

      Per redigere i programmi operativi di collaborazione scientifica, si prevede la costituzione di una Commissione mista che si riunirà alternativamente ogni due anni in Italia ed in Corea. Nell'ipotesi dell'invio a Seoul di tre funzionari, di cui due del Ministero degli affari esteri ed uno del Ministero dell'università e della ricerca, per un periodo di quattro giorni, la relativa spesa è così quantificabile:

      Spese di missione:

          pernottamento
(euro 150 al giorno x 3 persone x 4 giorni) = euro 1.800

          diaria per ciascun funzionario, euro 107 che viene ridotta di euro 36, corrispondente ad 1/3 della stessa. Ad euro 71 vanno aggiunti euro 28 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(euro 99 al giorno x 3 persone x 4 giorni) = euro 1.188.

      Spese di viaggio:

          biglietto aereo A/R Roma-Seoul
(euro 1.600 x 3 persone) = euro 4.800

Totale onere (articolo 8) euro 7.788.

      Di detto onere, l'importo di euro 2.596 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

 

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      Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, è così riassumibile:


 
ANNO 2007
ANNO 2008
ANNO 2009
Articolo 5
euro 744.000
euro 744.000
euro 744.000
Articolo 8
--
--
euro 7.788
Totale onere      
 
euro 744.000
euro 744.000
euro 751.788
In cifra tonda      
 
euro 744.000
euro 744.000
euro 751.790


      Di detto onere l'importo di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 102.595 a decorrere dal 2009 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, mentre la restante parte è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
      Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di esperti, ricercatori, concessione di contributi, di borse di studio, al numero dei funzionari, riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.
      Si rileva, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria e abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

 

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